CERTIFICAZIONE CE (D.LVO 4.12.1992 N° 475 E D.LVO 2.1.1997 N° 10)
Tutti i D.P.I. devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste nei rispettivi decreti legislativi.
La procedura di certificazione CE impone al fabbricante l'assunzione della responsabilità di garantire che l'attrezzatura antinfortunistica possegga determinati requisiti.
Tale certificazione presuppone la suddivisione dei D.P.I. in 3 categorie:
Prima categoria
Dispositivi di protezione individuale di semplice progettazione per rischi di lieve entità: il sistema di certificazione consiste in una semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore sotto la propria responsabilità (autocertificazione).
Seconda categoria
Dispositivi di protezione individuale per rischi che non rientrano nelle altre due categorie; il sistema di certificazione prevede un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato (solo in fase di progettazione del D.P.I).
Terza categoria
Dispositivi di protezione individuale di progettazione complessa contro rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente; il sistema di certificazione consiste in un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del prodotto o sotto forma di controllo del prodotto finito o come controllo del sistema qualità (a scelta del costruttore).