Normative

CONSULENZA AZIENDALE SULLA SICUREZZA  D.L. 81/08
 A CAVA DE' TIRRENI

Santoriello Estintori opera nel rispetto delle norme antincendio in vigore. Il ramo relativo alle leggi sul tema della sicurezza sul lavoro è molto vasto e si compone di una serie di disposizioni: in questa pagina ricordiamo le più importanti.
estintore rosso con tubo

Uni 9994/1 20/06/2013

Nuova norma tecnica per la manutenzione degli estintori, approvata dalla Commissione Tecnica dell’UNI il 27 maggio 2013, entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 20 giugno 2013.

Di seguito le principali variazioni e novità di rilievo.

Termini e definizioni
Sono state definite in dettaglio le figure che hanno responsabilità dirette nella manutenzione.

Persona responsabile : Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto (in sostanza in caso di attività produttive è il datore di lavoro).

Azienda di manutenzione : Azienda organizzata e strutturata che abbia nel proprio oggetto sociale l’attività di manutenzione di estintori, dotata di persone competenti.

Persona competente: manutentore o colui che si occupa della manutenzione. Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore di un estintore, in grado di eseguire su detto estintore le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma.

Persona addetta alla sorveglianza: persona responsabile che abbia ricevuto adeguate informazioni atte a controllare lo stato degli estintori.

Attività e periodicità della manutenzione
Quelle che nella norma precedente erano definite FASI della manutenzione sono state denominate “Attività”. È stata introdotta un’attività di controllo iniziale (che viene effettuata dal manutentore di una ditta specializzata in fase di subentro ad un’altra ditta) e l’obbligo di registrazione delle suddette attività da parte della persona responsabile in apposito registro. Sono variate le periodicità di revisione e collaudo.

La persona responsabile deve predisporre un programma di manutenzione, in conformità al prospetto 1 e deve tenere le registrazioni delle ispezioni eseguite in conformità con la presente norma e/o con le istruzioni del produttore. Il mantenimento delle condizioni di efficienza è di competenza della persona responsabile.

Solo l’attività di sorveglianza può essere effettuata dalla persona responsabile e quindi da personale adeguatamente informato esclusivamente interno all’azienda.

4.3 – Controllo iniziale (nuova attività)
Il controllo iniziale consiste in un esame che deve essere eseguito anche contemporaneamente alla fase di controllo periodico a cura dell’azienda di manutenzione subentrante e deve prevedere una serie di accertamenti di seguito elencati:

Verificare che gli estintori non siano da considerarsi fuori servizio(*)
Verificare che le iscrizioni e le marcature siano presenti e leggibili
Controllare che sia disponibile il libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore
Qualora i documenti non siano disponibili , o siano solo parzialmente disponibili il manutentore deve comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata
L’esito dell’attività di controllo iniziale deve essere comunicato alla persona responsabile
(*)6 – Estintori per cui non è consentita la manutenzione

Estintori da considerarsi fuori servizio :

di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di classe D (fuochi di metalli infiammabili)
che presentino segni di corrosione
che presentino ammaccature sul serbatoio
sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente
le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non siano più disponibili (solo in manutentore in BSF)
con marcature e iscrizioni illeggibili e non sostituibili
che devono essere ritirati dal mercato in conformità a disposizioni vigenti
non dotati di libretto uso e manutenzione rilasciato dal produttore
che abbiano superato 18 anni di vita
Tutti gli estintori d’incendio per i quali non è consentita la manutenzione devono essere immediatamente messi fuori servizio e dismessi secondo le norme vigenti.

Sull’estintore deve essere applicata un’etichetta “ESTINTORE FUORI SERVIZIO”

Si deve informare la persona responsabile e riportare la dizione “FUORI SERVIZIO “sul cartellino di manutenzione collocato sull’estintore stesso.

4.4 – Sorveglianza
Attività atta a verificare:

Che l’estintore sia integro;
Che sia presente e segnalato;
Che il cartello sia chiaramente visibile
Che sia immediatamente utilizzabile e l’accesso all’estintore sia libero da ostacoli;
Che non sia manomesso e risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
Che le iscrizioni siano leggibili;
Che il cartellino di manutenzione sia presente e che non sia stata superata la data per le attività previste;
Che l’indicatore di pressione, se presente, sia nel campo verde;
Che l’estintore portatile non sia collocato a pavimento.
La sorveglianza deve essere effettuata da persona responsabile che abbia ricevuto adeguata informazione.

La periodicità è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente.

L’esito di tale attività dev’essere registrato.

4.5 – Controllo periodico
Il controllo periodico deve essere eseguito da persona competente (Manutentore) .

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con periodicità massima di 6 mesi (entro la fine del mese di competenza) l’efficienza degli estintori portatili o carrellati, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti:

Tutte le attività proprie della sorveglianza;
Per gli estintori a pressione permanente il controllo della pressione interna con uno strumento indipendente ;
Per gli estintori a biossido di carbonio il controllo dello stato di carica mediante pesatura;
Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema;
L’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
Se le anomalie non possono essere eliminate l’estintore deve essere dichiarato non idoneo e deve essere apposto sullo stesso un adesivo con la scritta “ESTINTORE FUORI SERVIZIO”, tale dizione va riportata anche sul cartellino di manutenzione.

4.6 – Revisione programmata
La revisione deve essere effettuata da persona competente

Consiste in una serie di interventi tecnici, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata dal prospetto 2 tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti:

esame interno dell’apparecchio
controllo funzionale di tutte le parti
controllo dei componenti: pescante, tubi flessibili, ugelli etc.
sostituzione dei dispositivi di sicurezza se presenti
sostituzione dell’agente estinguente
sostituzione delle guarnizioni
sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio
rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza
Durante la fase di revisione su tutti gli estintori portatili e carrellati la data della revisione (mese e anno) e la denominazione dell’azienda che l’ha effettuata deve essere riportata sia all’interno che all’esterno dell’estintore.

Ogni 5 anni, durante la fase di revisione degli estintori a biossido di carbonio, portatili e carrellati, la valvola erogatrice deve essere sostituita.

4.8 – Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria si attua durante la vita dell’estintore , ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell’estintore.

Documentazione

Viene introdotto l’obbligo di predisporre un registro di manutenzione.

8 – Cartellino di manutenzione
Ogni estintore in esercizio deve essere dotato di cartellino di manutenzione. Quando viene effettuato per la prima volta il controllo iniziale, il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito.

Sul cartellino deve essere riportato:
Numero di matricola o altri estremi dell’estintore
Ragione sociale e indirizzo e altri estremi di identificazione dell’azienda di manutenzione / persona competente
Tipo dell’estintore
Massa lorda dell’estintore
Carica effettiva
Tipo di fase effettuata ( 4.5 – 4.6 – 4.7 – 4.8 )
Data dell’ intervento
Scadenza del prossimo controllo, ove previsto da specifiche normative ADR)
Sigla o codice di riferimento o punzone identificativo del manutentore
8.3 – Registro
La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati:

I lavori svolti;
Lo stato in cui si lasciano gli estintori;
Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’autorità competente e del manutentore. L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate


dettaglio di estintore carrellato

Uni 9994/2

La commissione tecnica Protezione attiva contro gli incendi ha pubblicato la norma UNI 9994-2 in relazione ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d’incendio.

La norma descrive i requisiti relativi all’attività professionale del tecnico manutentore degli estintori d’incendio portatili e carrellati. Detti requisiti sono identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro Europeo delle qualifiche (EQF). I requisiti sono indicati sia per consentire la valutazione dei risultati dell’apprendimento informale e non formale e sia ai fini di valutazione di conformità delle competenze.

UNI 9994-2:2015 “Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio”

Euro 72, 00 + iva (in lingua italiana)

La norma, disponibile sia in formato elettronico che in formato cartaceo, sarà scontata del 15% ai soci effettivi.

La norma UNI 9994-2 è contenuta negli abbonamenti all’ UNI/CT 034 (ex OT U70) e all’ UNI/CT 034/GL 01 (ex GL U700001) relativi alla commissione tecnica Protezione attiva contro gli incendi.
ESTINTORI DA CONTROLLARE

Decreto ministeriale 
10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (G.U. 7 aprile 1998, n. 81, suppl. ord.).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la legge 28 novembre 1996, n. 609;

In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Decreta:

Art. 1

(Oggetto - Campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 2

(Valutazione dei rischi di incendio)

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.

3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

a) livello di rischio elevato;

b) livello di rischio medio;

c) livello di rischio basso.

Art. 3

(Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio)

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;

b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;

c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;

d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;

e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;

f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

Art. 4

(Controllo e manutenzione degli impianti

e delle attrezzature antincendio)

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Art. 5

(Gestione dell'emergenza in caso di incendio)

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.

2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Art. 6

(Designazione degli addetti al servizio antincendio)

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.

2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.

3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Art. 7

(Formazione degli addetti alla prevenzione incendi,

lotta antincendio e gestione dell'emergenza)

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio

nei luoghi di lavoro

1.1 - Generalità

Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

1.2 - Definizioni

Ai fini del presente decreto si definisce:

- pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;

- rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;

- valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

1.3 - Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenvi comprendono:

- la prevenzione dei rischi;

- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;

- la formazione dei lavoratori;

- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626.

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

a) del tipo di attività;

b) dei materiali immagazzinati e manipolati;

c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;

d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;

e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;

f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

1.4 - Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);

b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;

c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;

d) valutazione del rischio residuo di incendio;

e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

1.4.1 - Identificazione dei pericoli di incendio

1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:

- vernici e solventi infiammabili;

- adesivi infiammabili;

- gas infiammabili;

- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;

- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;

- grandi quantità di manufatti infiammabili;

- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;

- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;

- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

1.4.1.2 - Sorgenti di innesco

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;

- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;

- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;

- uso di fiamme libere;

- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

1.4.2 - Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:

- siano previste aree di riposo;

- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;

- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;

- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;

- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;

- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

1.4.3 - Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:

- eliminato;

- ridotto;

- sostituito con alternative più sicure;

- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.

1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili

I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;

- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;

- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;

- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;

- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;

- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;

- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;

- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;

- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;

- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;

- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;

- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;

- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;

- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;

- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;

- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;

- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;

- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;

- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;

- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;

- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;

b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;

c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.

1.4.5 - Adeguatezza delle misure di sicurezza

Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste danla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.

Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative:

A) Vie di esodo

1) riduzione del percorso di esodo;

2) protezione delle vie di esodo;

3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;

4) installazione di ulteriore segnaletica;

5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;

6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;

7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;

8) limitazione dell'affollamento.

B) Mezzi ed impianti di spegnimento

1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;

2) installazione di impianti di spegnimento automatico.

C) Rivelazione ed allarme antincendio

1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);

2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;

3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;

4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);

5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.

D) Informazione e formazione

1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;

2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;

3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;

4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.

1.5 - Redazione della valutazione dei rischi di incendio

Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare:

- la data di effettuazione della valutazione;

- i pericoli identificati;

- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;

- le conclusioni derivanti dalla valutazione.

1.6 - Revisione della valutazione dei rischi di incendio

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.

Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.

La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

Allegato II

Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi

2.1 - Generalità

All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi:

A) misure di tipo tecnico:

- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;

- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;

- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;

- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;

- adozione di dispositivi di sicurezza.

B) misure di tipo organizzativo-gestionale:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;

- controlli sulle misure di sicurezza;

- predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;

- informazione e formazione dei lavoratori.

Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione.

2.2 - Cause e pericoli di incendio più comuni

A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni:

a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;

b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;

c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;

d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;

e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;

f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;

g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);

h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;

i) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;

j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere;

k) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;

l) inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.

Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione:

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;

- utilizzo di fonti di calore;

- impianti ed apparecchi elettrici;

- presenza di fumatori;

- lavori di manutenzione e di ristrutturazione;

- rifiuti e scarti combustibili;

- aree non frequentate.

2.3 - Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili

Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.

I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo.

Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).

Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.

I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.

I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio.

I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.

2.4 - Utilizzo di fonti di calore

I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura).

I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.

I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri.

I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del costruttore.

Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari.

2.5 - Impianti ed attrezzature elettriche

I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.

I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

2.6 - Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento

Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio:

a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.;

b) il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;

c) il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili;

d) le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene.

L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.

2.7 - Presenza di fumatori

Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi.

Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente.

I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.

Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili.

2.8 - Lavori di manutenzione e di ristrutturazione

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione:

a) accumulo di materiali combustibili;

b) ostruzione delle vie di esodo;

c) bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;

d) realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

2.9 - Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dell'edificio.

2.10 - Aree non frequentate

Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.

2.11 - Mantenimento delle misure antincendio

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.

In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:

a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;

b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;

c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;

d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;

e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.

Allegato III

Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio

3.1 - Definizioni

Ai fini del presente decreto si definisce:

- affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;

- luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;

- percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

- uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:

a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;

b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;

c) uscita che immette su di una scala esterna.

- via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente
VETRI PER CASSETTE ANTINCENDIO

Manutenzione bocche antincendio uni en
 671/1-671/2-671/3

 UNI EN 671-1 aprile 2003 - Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide.
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità dei naspi antincendio con tubazioni semirigide. La bobina deve ruota re attorno ad un perno. La bobina è composta da due circolari di diametro massimo non maggiore di 800 mm collega da settori interni o da un tamburo di diametro minimo non minore di 200 mm per le tubazioni da 19 mm e 25 mm, e non minore di 280 mm per le tubazioni da 33 mm. Il colore dei dischi della bobina deve essere rosso.
La rotazione della bobina deve arrestarsi nel limite di un giro quando il naspo è sottoposto alla prova di frenatura dinamica. La lunghezza elementare non deve superare i 30 metri. La tubazione deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto. e getto frazionato e/o getto pieno. Il portello della cassetta deve poter aprirsi di circa 1800 per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione.

UNI EN 671-2 aprile 2003 - Sistemi fissi di estinzione incendi.
Sistemi equipaggiati con tubazioni.
Idranti a muro con tubazioni flessibili.
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità degli idranti a muro con tubazioni flessibili.
La tubazione deve essere appiattibile, il diametro nominale della tubazione non deve essere maggiore di 52 mm. la lunghezza elementare di tubazione non deve essere maggiore di 20 metri.
La tubazione deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato, e/o getto pieno.
La valvola di intercettazione deve essere posizionata in modo tale che ci siano almeno 35 mm tra ogni Iato della cassetta ed il diametro esterno del volantino, sia in posizione di apertura totale che di chiusura.
Le cassette devono essere munite di portello e possono essere chiuse con una serratura.
Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d'emergenza che può essere protetto solo con materiali frangibili e trasparenti.
Un dispositivo di apertura deve essere previsto per permettere l'ispezione periodica e la manutenzione. Il dispositivo di apertura deve prevedere la possibilità di essere munito di sigillo di sicurezza.
Resistenza alla corrosione di parti rivestite: deve superare la prova di 240 ore in nebbia salina come specificato nella ISO 9227.
Il colore del supporto (sella salva manichetta) della tubazione deve essere rosso.

UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi: sistemi equipaggiati con tubazioni. Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili.
Controllo e verifica annuale, eseguiti da persona competente alla pressione di rete.
Ogni 5 anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio come specificato nelle norme 671-1 e/o 671-2 (12 bar per un minuto primo).

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI - REQUISITI DEI PRODOTTI

UNI 804 luglio 1975 - Apparecchiature per estinzione incendi. 
Raccordi per tubazioni flessibili.

UNI 7422 luglio 1975 - Apparecchiature per estinzione incendi. 
Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.

UNI 9485 aprile 1989 - Apparecchiature per estinzione incendi. 
Idranti a colonna soprassuolo di ghisa.

UNI 9486 aprile 1989 - Apparecchiature per estinzione incendi. 
Idranti sottosuolo di ghisa.

UNI 9487 aprile 1989 - Apparecchiature per estinzione incendi.
Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1, 2 MPa. (12 bar).

EN 14540 - 2004 - Tubazioni Antincendio 
Tubazioni appiattibili per impianti fissi.

EN694 - 2001 - Tubazioni Antincendio 
Tubazioni semirigide per impianti fissi.

UNI 9488 aprile 1989 - Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendio.

UNI 1993 aprile 1989 - Lotta contro l'incendio. Liquidi schiumogeni a bassa espansione
Verificate periodicamente la piena funzionalità degli estintori: chiamateci!
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